, 11 febbraio 2015, n. 10, Foro it., 2015, I, 1502, con nota di ROMBOLI; ibid., 1922, con nota di TESAURO, Incostituzionalità della «Robin Hood Tax»: ragioni di bilancio über alles

, Che ciò non sia da escludere, è dimostrato sin dai tempi di Galileo; ma pare finanche superfluo sottolineare che, tra l'affermazione che la terra ruoti intorno al sole e che la parola «legge» nel testo dell'art. 829, comma 3°, c.p.c. «inglob[i] l'antic[o]» comma 2° della stessa disposizione (cfr. CONSOLO -BERTOLDI, op. cit., 1452)

O. Tiscini, 403: come noto, infatti, nel corrispondere il mezzo straordinario, la Corte di cassazione aveva già ridotto il sindacato sulla motivazione al «minimo costituzionale» (ibid., 293 ss.) prima che la modifica dell'art. 360, comma 1°, n. 5, le desse la stura per farlo in via generalizzata (v., per tutti, PASSANANTE, Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza, Riv. trim. dir. e proc. civ, 1540.

V. , 'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c., aggiunto dall'art. 2 d.leg. 2 febbraio, p.40, 2006.

. Cfr and . Briguglio, , p.697

, Tale ultima considerazione, in uno con la consapevolezza che la vicenda che ha originato la pronuncia in commento era senza speranze, parrebbe suggerire l'inutilità delle riflessioni condotte sin qui, tanto sotto il profilo dello ius litigatoris che dello ius constitutionis

. Eppure, e della prima sezione, poi), almeno nella parte relativa alla rimessione in termini, viceversa all'apparenza dovuta, stante la mancata riproduzione dell'istanza nel ricorso: certo, sarebbe facile imputare tale circostanza all'inefficacia dei filtri alle impugnazioni; nel caso di specie, tuttavia, sembra che l'investitura delle sezioni unite sia stata piuttosto il frutto di una maturata consapevolezza degli inconvenienti derivanti dalla scelta di tre anni fa, cui si sperava che la stessa composizione potesse porre rimedio. Se così fosse, ferma restando la sorte segnata per il ricorrente in ragione (anzitutto) della malconfezione del ricorso, le sezioni unite paiono aver frustrato quelle speranze e perso l'occasione di affermare un principio più generale e potenzialmente deflattivo, che avrebbe consentito agli operatori di continuare -pure in fattispecie diverse da quella in commento -a prestar fede alla lettera della legge (anche ingiusta), con la sicurezza di potersi giovare, eventualmente, di una sopravvenuta correzione in via interpretativa dell'ingiustizia. Invece, benché formalmente enunciato con il più elegante e filocomunitario appellativo di «di precauzione» ( § 12.3.2), il principio che si trae dalla pronuncia in commento suona piuttosto come una incitazione al gioco d'azzardo: nel dubbio (rectius: anche quando alcun dubbio pare sussistere), pensare che quella stessa sensibilità che si è ipotizzata concorrere a spiegare la scelta autoreferenziale delle sezioni unite del 2016, sia stata alla base anche della mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso di cui si discute (da parte della sesta sezione, prima