P. Tra, . Deumier-;-s.-l.-x, L. Simonel, and . Juge, 65, che denuncia l'ipocrisia da cui e ` astretta la giurisprudenza francese, che non deve «para??tre«para??tre (...) reconna??trereconna??tre une fonction normative [a sa propre jurisprudence]», posto che «son autorité de fait justifie son importance dans la prise de décision; son absence d'autorité de droit lui interdit d'accéder a ` l'e ´criture de la décision». L'a. ricorda l'esistenza di una terza via, tra il divieto di citazione del precedente e la regola del «précédent obligatoire»: «le précédent rétrospectif (...) qui rappelle comme un fait ce qui a déjà e ´té décidé [qui] ne dit pas ce qui doit e ?tre, [mais] tient compte de ce qui a e ´té»; con esso, «le juge ne se soumet pas a ` ses précédents, il les réitère». ( 38 ) La stessa P. Deumier, op. ult. cit., infatti, censisce una serie di decisioni della Cour de cassation che, nel tempo, hanno fatto menzione di precedenti. ( 39 ) Non e `, invece, assurta al rango di «proposta» formale, benché discussa durante i lavori della Commissione (cfr. SDER, Travaux menés par la commission de réflexion s'agissant de la motivation enrichie, op. cit., 3), l'idea di estendere i riferimenti anche alla dottrina -ciò che non incontrerebbe alcun ostacolo normativo (a differenza che in Italia, ove ciò e ` impedito dall'articolo 118, comma 3?, disp. att. c.p.c), né costituirebbe un unicum nel panorama delle Corti europee, tra le quali, ad esempio, quelle tedesca, svizzera e britannica non disdegnano citazioni dottrinali. Cfr. Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, op. cit., 144. -e alla giurisprudenza delle Corti straniere. ( 40 ) Per quanto l'utilizzo del termine, da parte del legislatore, sia da considerarsi inadeguato, come argomenta M. Taruffo, La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza, Gaz. Pal., 11 déc. 1999, n?345n?345, 2 s. ( 37 ) L'inconferenza del richiamo all'articolo 5 in relazione all'utilizzo del precedente e ` lucidamente illustrata da P. Deumier, Et pour quelques signes de plus, p.13, 2017.

E. and Q. , sembra intravedersi anche il «precedente decisorio» -di cui sempre a N

L. Irti and O. Due-cassazioni-civili, 13 -, per quanto tale opzione legislativa sia criticabile, la «motivation enrichie»: controtendenze dalla francia

, piuttosto che alla concisione, che -talora (mal)interpretata come sinteticità ad ogni costo -pare fornire nuovi argomenti a chi auspica che «prima o poi ci si rend[a] conto che il problema non e ` la motivazione, più o meno breve, ma la motivazione in sé. La quale ha un costo in termini di dispendio di attività giurisdizionale (...) Troviamo il modo di far pagare quel costo. | Intendo: motivazione su richiesta e a pagamento. Blasfemia in astratto

. Ma, Pur potendosene ammettere la legittimità costituzionale ( 61 ), e trascurando, in questa sede, il problema della vera funzione della motivazione (e, conseguentemente, dell'individuazione dei suoi destinatari), appare dubbio che l'espunzione della parte motiva dalla sentenza possa sensibilmente incicassazione lascia presupporre che il rischio di «mostri» sia dietro l'angolo; ma, di nuovo, tutto sta nella (in)capacità di accorto utilizzo della tecnica, e non della tecnica in sé. ( 59 ) A. Briguglio, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, vol.6, p.2092, 2014.

, 178 s. la «motivation enrichie»: controtendenze dalla francia dere sulla durata dei processi, in sé ( 62 ), ma soprattutto nella configurazione da ultimo suggerita. Se, infatti, il deposito del solo dispositivo corredato consente certamente al magistrato di aggiungere un «più uno» alle statistiche di produttività interne dell'ufficio in tempi minori rispetto a quelli occorrenti per la stesura di una sentenza classica, l'economia generale del sistema non può trascurare il «dopo»: dinanzi alla richiesta di parte di ottenere la motivazione del provvedimento ( 63 ), il giudice sarebbe costretto -quantomeno -a rivedere il fascicolo (volendosi, qui, ottimisticamente ipotizzare che la combinazione tra brevità dei termini di impugnazione e memoria del singolo magistrato richieda a quest'ultimo solo una veloce rilettura, onde ricostruire le ragioni della decisione già resa); il terzo (variamente individuato nelle proposte di esternalizzazione della funzione motivatoria), invece, dovrebbe studiarlo da capo, al fine di giustificare (e non più motivare) una scelta che, tra l'altro, potrebbe anche non condividere. In tal modo, il risultato oggi conseguito in un certo lasso di tempo (ovvero, la redazione di una sentenza completa dei motivi), verrebbe paradossalmente raggiunto in tempi certamente superiori. Né pare seriamente sostenibile che la sinteticità (o concisione, o brevità, o che dir si voglia) degli atti processuali -altro leit motiv del momento ( 64 ) -passi necessariamente, o comunque sia opportuno che passi, con riferimento agli atti del giudice, per l'eliminazione della motivazione. Lo dimostra, appunto, l'esperienza della Cour de cassation, ove pure si e ` posto il problema di «rechercher une méthode qui permette de satisfaire a ` la fois les attentes de précision et les attentes de concision ( 65 )», lo spauracchio essendo rappresentato dallo stile delle sentenze inglesi. Ebbene, il timore si e ` rivelato infondato: a seguito delle sperimenta-( 62 ) Pare, infatti, doversi ritenere che la stesura della motivazione, in quanto semplice estrinsecazione del ragionamento (necessariamente) seguito dal giudice onde giungere a risolvere la questione in un senso piuttosto che in un altro -e dunque mera operazione materiale di scrittura, che presuppone uno studio, più o meno approfondito, ma comunque time consuming delle carte processuali -, non rappresenti la fase più dispendiosa, in termini di tempo, nel processo di deliberazione. Lo stesso Chiarloni, tra i primi e principali fautori della motivazione a richiesta (cfr. S. Chiarloni, Accesso alla giustizia e uscita dalla giustizia, in Doc. giust. 1995, 1-2, 23 s.), ha successivamente riconosciuto la necessità di rivedere al ribasso le proprie stime in punto di incidenza della motivazione sulla durata del processo, dovuta, più che ai tempi di stesura della sentenza, alla necessità, per il giudice, di «impa-dronirsi di una causa di cui non e ` affatto padrone, prima di poterla decidere», che: | 1) il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dell'indicazione dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l'oggetto dell'accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere la completa motivazione della decisione da impugnare, a richiesta e previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione», p.139, 1996.

. Certo, più semplice che «togliere», e che «[s]intetizzare una motivazione, senza ridurne il contenuto sostanziale, può richiedere anche molto tempo, anche di più di quello necessario per la più lunga stesura originaria, e comunque prolunga, e non riduce, almeno di non essere un dono naturale, o acquisito con un lungo esercizio, il tempo necessario al deposito della sentenza ( 69 )

M. Allora, forse, il problema non e ` la motivazione: e ` chi la scrive

V. Capasso-dottoranda-di-ricerca and N. ,

, Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, op. cit., 149. Sarebbe interessante, oltre che -e ` da ritenersi -utile, condurre un esperimento del genere sulle sentenze-trattato italiane, onde verificare se (e ciò non pare dubbio) e come (e qui potrebbero venir fuori, finalmente, linee guida davvero «utili») sia possibile adottare uno stile di scrittura «inter-medio», più vicino alla massima (sufficientemente, ma non eccessivamente) dettagliata che non alla nota dottrinale. Un esperimento del genere, del resto, era già stato suggerito da G. Gorla, Lo stile delle sentenze. -Ricerca storico-comparativa, Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle. Entretien exclusif avec Bertrand Louvel, op. cit., 1909. ( 66 ) Ad opera di un gruppo presieduto dal presidente Lacabarats e composto da consiglieri appartenenti a diverse Camere: cfr. Cour de cassation, 1967.

. Sder, Travaux menés par la commission de réflexion s'agissant de la motivation enrichie, op. cit., 3. Sul punto, si veda anche D. Guérin, La motivation renforcée ne nécessite pas d'abandonner le raisonnement synthétique propre a ` la Cour de cassation, JCP G 2017, vol.291